La sicurezza sul lavoro e il
DVR (Documento di valutazione dei rischi)
Un obbligo normativo
VADEMECUM PER TUTTI SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

 

Normativa di riferimento:
D.Lgs. 81/2008, documenti INAIL sulle procedure e buone pratiche da adottare per la prevenzione degli incidenti sul luogo di lavoro ospitanti gli addetti ai lavori, protocollo covid19 per il contenimento del virus.

La Sicurezza e Salute sul Lavoro oltre ad essere un obbligo giuridico e sociale, è un aspetto fondamentale del successo di un’azienda che permette alla stessa di prevenire infortuni e malattie che si traducono sin da subito in benefici come questi ad esempio:

 

– diminuzione del costo di infortuni e malattia;
– costi assicurativi gestibili
– produttività
– motivazione
– responsabilità sociale
– fiducia
– valore aziendale

 

I principali obblighi previsti dalla normativa vigente sono:

 

– La valutazione di tutti i rischi;
– La redazione del DVR;
– La formazione dei lavoratori compresi i tirocinanti, soci lavoratori, collaboratori familiari;
– L’individuazione e nomina degli addetti alle emergenze, come ad esempio l’addetto al primo soccorso aziendale, l’addetto all’antincendio;
– La sorveglianza sanitaria che prevede la nomina del medico competente (medico del lavoro);
– Alcune aziende come ad esempio i ristoranti, bar, panifici, macellerie, ortofrutta, dovranno rispettare anche le norme igieniche sanitarie (HACCP)

 

Le figure della sicurezza sul lavoro in azienda sono:

 

– Il datore di lavoro
– RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro)
– RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)
– RLST (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale) in alternativa e in assenza di RLS
– Medico competente
– Tutti i Lavoratori

 

Principali compiti:

 

Il datore di lavoro è il diretto responsabile della valutazione dei rischi e destinatario degli obblighi normativi, può svolgere anche il compito di RSPP seguendo uno specifico percorso formativo, farsi aiutare da un consulente esterno per tutti gli adempimenti previsti, nomina il medico competente.

 

Il RSPP è il responsabile del servizio di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, è nominato dal datore di lavoro, può essere interno all’azienda o un tecnico esterno. Ha il compito di individuare i fattori di rischio, evidenziarli ed analizzarli all’interno del DVR, e adottare tutte le misure per azzerare i rischi presenti e laddove non sia possibile azzerarli contenerli. Fa in modo di trasferire a tutte le risorse in azienda di rispettare la normativa e soprattutto le buone pratiche.

 

Il RLS viene eletto dai lavoratori e li rappresenta per gli aspetti della sicurezza sul lavoro. Si può considerare un’interfaccia dei lavoratori con il datore di lavoro, RSPP, medico competente, sindacati ed istituzioni. Collabora attivamente al processo di individuazione dei rischi, alla progettazione e applicazione delle misure di prevenzione e protezione.

 

IL RLST è una figura importante in tutte le aziende prive di RLS, ha gli stessi compiti dell’RLS ma con delle differenze sostanziali e viene nominato quando all’interno di un’azienda i lavoratori non eleggono il proprio RLS. L’RLST è una figura sindacale esterna e attribuita dall’associazione di categoria bilaterale che rappresenta l’azienda.

 

Il Medico Competente è nominato dal datore di lavoro, deve essere in possesso di requisiti specifici quali ad esempio la specializzazione in medicina del lavoro, collabora attivamente con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, in particolar modo in questo periodo pandemico per proteggere il lavoratore, prevenire o arrestare la diffusione del virus.

 

I lavoratori sono i protagonisti attivi della sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro.

 

In generale, rendere sicuro un ambiente di lavoro significa permettere alle persone che lo frequentano di farlo con la massima serenità.

 

Per garantire la sicurezza sul lavoro in qualsiasi ambiente di lavoro, innanzitutto è necessario conoscere le disposizioni relative a:

• struttura degli ambienti di lavoro
• illuminazione
• temperatura
• aerazione dei locali

• e altri elementi

 

Ogni datore di lavoro deve analizzare attentamente l’ambiente di lavoro e individuare i rischi presenti durante lo svolgimento di ogni attività, tenendo conto delle attrezzature e dei prodotti utilizzati, ricordando che il tema della sicurezza coinvolge ogni soggetto presente in azienda, siano essi lavoratori o clienti.

 

Inoltre è necessario sensibilizzare il personale al rispetto delle regole attraverso specifici incontri di formazione. La sicurezza sul lavoro infatti, si costruisce non solo avendo cura che gli spazi siano a norma, ma anche tramite la diffusione di un’adeguata cultura. Chi è responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro ha precisi riferimenti normativi e tecnici che basterebbe applicare scrupolosamente per evitare l’insorgenza di infortuni, tuttavia non si può prescindere dal fattore umano e dai suoi limiti.

 

La vera sicurezza si raggiunge quando diventa reale e attuabile nella pratica quotidiana, ottenendo un cambiamento del comportamento e non mediante un’imposizione.


 

Linee guida per DATORI DI LAVORO
(Sicurezza sul Lavoro)

 

Organizzare la SICUREZZA all’interno della tua azienda o attività lavorativa significa ottimizzare i processi di lavoro e identificare il singolo lavoratore con il contesto aziendale.

Il datore di lavoro nei confronti degli organi pubblici ha delle responsabilità oggettive e indelegabili.

 

Organizzare la sicurezza in azienda significa:

  • Nominare le figure del Servizio prevenzione e protezione
  • Elaborare il DVR (documento di valutazione dei rischi)
  • Effettuare i corsi di formazione
  • Effettuare gli aggiornamenti
  • Monitorare continuamente tutti gli ambienti di lavoro e le fasi lavorative
  • Il datore di lavoro che non ottempera ai propri obblighi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro è sanzionato ai sensi del D.Lgs. 81/2008
  • Organi di controllo
  • Oltre ai consueti controlli effettuati dalle ASP/ASL/USSL INAIL e Ispettorato del Lavoro, a seguito dell’attuale emergenza sanitaria con il D.L. 19/2020
    (MISURE PER L’EMERGENZA, CONTROLLI E SANZIONI) saranno intensificati i controlli in materia di Sicurezza sul Lavoro, per questi motivi saranno coinvolte anche le Prefetture.
    (sanzioni amministrative da 400 a 3000 euro)

 

SISTEMA SANZIONATORIO  Alcuni esempi

 

Violazione art. 14 d.lgs.81/2008 contrasto del lavoro irregolare tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Sospensione dell’attività oltre a quanto già previsto in termini di sanzioni della normativa di riferimento in materia di lavoro irregolare.

Il datore di lavoro che non ottempera è punito con l’arresto fino a 6 mesi o con l’ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro

 

 

Violazione art. 17 d.lgs.81/2008 obblighi non delegabili del datore di lavoro

Se non ottempera alla valutazione di tutti i rischi e alla designazione del RSPP

Il datore di lavoro che non ottempera è punito con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro

 

 

Violazione art. 18 d.lgs.81/2008 fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente

Sospensione dell’attività oltre a quanto già previsto in termini di sanzioni della normativa di riferimento in materia di lavoro irregolare.

Il datore di lavoro che non ottempera è punito con l’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.675,24 a 6.700,94 euro

 

 

Violazione art. 29 d.lgs.81/2008 effettuazione della valutazione dei rischi – DVR

I DVR della propria attività lavorativa può essere controllato da ASL, INPS, INAIL, VVFF e la sua mancata redazione può anche comportare la sospensione dell’attività lavorativa.

Se non ottempera:

Il datore di lavoro che non ottempera è punito con l’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro, inoltre, è previsto l’inasprimento delle sanzioni per casi particolari.

 

Violazione art. 34 d.lgs.81/2008 incarico proprio del datore di lavoro ad essere RSPP, obbligo di frequenza corso di formazione in relazione al rischio aziendale.

Se non ottempera:

Il datore di lavoro che non ottempera è punito con l’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro

 

Violazione art. 36 d.lgs.81/2008 Informazione, Formazione e Addestramento lavoratori

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione, formazione e addestramento:

Il datore di lavoro che non ottempera è punito con l’arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.340,19 a 5.807,48 euro.

 

 

Violazione art. 37 d.lgs.81/2008 formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti RLS

Se non ottempera:

Il datore di lavoro che non ottempera è punito con l’arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.340,19 a 5.807,48 euro

 

 

Violazione art. 43-45 d.lgs.81/2008 mancata nomina e formazione dei lavoratori per il Primo Soccorso e Antincendio

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore incaricato riceva una adeguata formazione e addestramento:

Il datore di lavoro che non ottempera è punito con l’arresto da due a quattro mesi o ammenda da 837,62 a 4.467,30 euro